Regolamento Rena Bianca
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA DI RENA BIANCA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 26/05/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 01 del
15/02/2024
Indica
CAPO I -- Disposizioni di carattere generale
Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Definizioni
Art. 3 Individuazione e delimitazione del compendio
CAPO II -- Prescrizioni per la tutela della Biodiversità del compendio "Spiaggia Rena Bianca"
Art. 4 Tutela della biodiversità
CAPO III- Prescrizioni per la disciplina della fruizione e sicurezza degli utenti nel compendio "Spiaggia Rena Bianca"
Art. 5 Divieti
Art. 6 Prescrizioni per la corretta fruizione del compendio
CAPO IV -- Modalità di applicazione
Art. 7 Adempimenti
Art. 8 Protocollo di collaborazione con gli operatori Art. 9 Altre
misure di tutela e valorizzazione
Art. 10 Monitoraggio
CAPO V - Sanzioni
Art. 11 Soggetti incaricati dei controlli Art. 12 Tipologia ed entità
delle sanzioni Art.13 Procedimento sanzionatorio
CAPO VI -- Disposizioni transitorie
Art.14 Numero chiuso
CAPO VII -- Disposizioni finali
Art.15 Entrata in vigore del Regolamento
CAPO I -- Disposizioni di carattere generale Art. 1 Oggetto e finalità
- Il presente regolamento ha come finalità la tutela ambientale e
paesaggistica della spiaggia di "Rena Bianca", la disciplina per la
sua fruizione, la promozione di interventi di sostenibilità
ambientale edi sicurezza degli utenti.
- Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto
stabilito dall'Ordinanza balneare di disciplina delle attività
esercitabili sul demanio marittimo, annualmente adottata dalla
Regione Sardegna e dall'Ordinanza balneare della Capitaneria di
Porto di La Maddalena e inoltre dal Decreto Istitutivo del 17 maggio
2018, il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina
Protetta "Capo Testa -- Punta Falcone" (in fase di redazione),
nonché dal disciplinare provvisorio annuale che, costituiscono le
misure di conservazione ai fini della tutela ambientale e
paesaggistica, la disciplina per la sua fruizione, la promozione di
interventi di sostenibilità ambientale e sicurezza degli utenti.
- Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in coerenza
con le norme legislative e regolamentari ove non in contrasto con
quelle stabilite.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla
normativa vigente in materia.
Art. 2 Definizioni
- "accesso", l'ingresso, da terra e da mare, all'interno del compendio
Spiaggia la Rena Bianca" da parte degli utenti al solo scopo di
raggiungere la spiaggia per attività turistico -- ricreative ed
elioterapiche;
- "compendio" insieme di aree e immobili di alto pregio naturalistico
e paesaggistico della spiaggia "la Rena Bianca" (come individuate
nella planimetria allegata al presente regolamento);
- "monitoraggio", attività di raccolta dati e di elaborazione di
indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza
delle misure previste dal regolamento;
- "orario notturno", periodo ricompreso dalle ore 20,00 alle ore
06,00;
- "pesca ricreativa", la pesca non commerciale praticata da soggetti
non appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o che non
sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- "residente", la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune;
- "rifiuti", sono definiti rifiuti, comprese le acque reflue, le
sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli
naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi;
- "rifiuti prodotti dalla nave", rifiuti, comprese le acque reflue e i
residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di
sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di
applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i
rifiuti associati al carico di cui alle line guida definite a
livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol
73/78;
- "scarico idrico", qualunque rilascio di qualunque genere e misura di
materiali liquidi anche se individuate in specifici regimi
autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di
acque;
- "transito", il passaggio degli utenti all'interno del compendio
"Spiaggia la Rena Bianca", ai fini di svolgere una passeggiata o un
bagno in assenza di asciugamano;
Art. 3 Individuazione e delimitazione del compendio
La spiaggia di Rena Bianca si trova a circa 300 metri dal centro del
paese, ben protetta dai venti di ponente, dalla penisola di Municca e
dall'isolotto di Municchedda, ed a levante dal promontorio dove di erge
la cinquecentesca Torre di Longonsardo. La spiaggia è lunga circa 250
metri ed è formata da sabbia finissima, che in alcuni tratti assume un
colore rosa dovuto alla presenza della Miniacina miniacea: organismi
unicellulari che vivono sulle foglie e sui fusti della Posidonia
oceanica. I suoi gusci calcarei di colore rosa giungono sull'arenile
grazie all'azione congiunta del mare e del vento e si uniscono alla
ricca presenza di minuscoli frammenti di corallo e granito, gusci di
molluschi e piccole conchiglie.
L'acqua è limpidissima. Il fondale, basso, favorisce la balneazione dei
bambini e delle persone inesperte nel nuoto. È dotata di accessi per i
disabili, docce e bagni pubblici.
La spiaggia Rena Bianca dal 1987 riceve il riconoscimento di Bandiera
blu d'Europa. L'assegnazione è fatta dalla FEE (Foundation for
Environmental Education) per qualità delle acque, qualità della costa,
servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale, inoltre, da
diversi anni riceve anche la bandiera verde dai pediatri italiani.
Inoltre, la spiaggia la Rena Bianca ha ottenuto il riconoscimento delle
5 vele di Legambiente, classificandosi tra le 19 spiagge più belle
d'Italia.
La spiaggia di "la Rena Bianca", nel Comune di Santa Teresa Gallura, è
un elemento di particolare pregio ambientale del sistema paesaggistico
dell'ambito n. 17 "Gallura costiera nord-orientale", così come
classificato dal PPR, situata al centro delle Bocche di Bonifacio nonché
dell'Area Marina Protetta di "Capo Testa - Punta Falcone" di recente
istituzione.
La spiaggia ha visto negli anni incrementare in maniera esponenziale e
non più sostenibile il numerodi fruitori nel periodo estivo. Ciò, date
le sue ridotte dimensioni, rappresenta un elevato rischio di erosione e
compromissione del sistema ambientale e, elemento altrettanto
importante, di rischio per la sicurezza degli utenti stessi che
giornalmente la frequentano. Posto che è caratterizzata per chi arriva
in macchina, da unica e ristretta via d'accesso, che rappresenta anche
l'unica e ristretta via di fuga, difficilmente sarebbe sufficiente per
l'evacuazione in sicurezza di un numero eccessivo di persone presenti al
suo interno.
CAPO II -- Prescrizioni per la tutela della biodiversità del compendio "Spiaggia La Rena Bianca"
Art. 4 Tutela della biodiversità
- Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e
animali sia terrestri che marine, all'interno del territorio del
compendio non è consentito:
- L'accesso e la circolazione nelle zone caratterizzate da
accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia,
c.d. "dune" e nelle aree limitrofe nonché in tutte le aree
appositamente individuate e delimitate;
- È vietato ogni utilizzo delle opere di difesa e salvaguardia
della zona dunale (staccionate e canneti) presenti sull'arenile;
- La raccolta, anche a scopo ludico, di qualsiasi specie animale e
vegetale, se non nelle modalità previste dalla ricerca
scientifica;
- La raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di
attività di ricerca debitamente autorizzata e/o nell'ambito di
azioni controllate di rimozione o eradicazione di specie
alloctone appositamente programmate e autorizzate dall'ente
gestore;
- La raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di
porzioni di roccia o di minerali di qualsiasi dimensione, se non
nell'ambito di attività di ricerca scientifica, attività
didattiche e di divulgazione, debitamente autorizzate;
- Qualsiasi forma di danneggiamento che deturpi le componenti
biologiche e geologiche;
- L'introduzione o la piantumazione e la coltivazione nelle aree
in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta
autoctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive;
- In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma
è fatto d'obbligo contattare immediatamente
il personale dell'Area Marina Protetta e
gli organi istituzionali preposti per la
tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
CAPO III -- Prescrizioni per la disciplina della fruizione e sicurezza degli utenti nel compendio "Spiaggia la Rena Bianca".
Art. 5 Divieti
- Nell'arenile comunale utilizzato come
spiaggia in libero uso e, per quanto
applicabili, nelle aree oggetto di concessione e nel
mare territoriale, è vietato:
- lasciare natanti in sosta che intralcino lo svolgimento delle
attività balneari fatta eccezione per quelli destinati alle
operazioni di assistenza e salvataggio;
- transitare e/o sostare con motocicli, ciclomotori e veicoli di
ogni genere fatta eccezione per quelli destinati alla pulizia
delle spiagge, al soccorso nonché per I mezzi autorizzati;
- sorvolare la spiaggia con qualsiasi tipo di aeromobile o
apparecchio privato a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi),
fatta eccezione per I mezzi di soccorso e polizia;
- abbandonare e interrare qualsiasi tipo di rifiuto;
- accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza
delle prescritte autorizzazioni;
- svolgere attività di pesca ricreativa con qualsiasi attrezzatura
nelle zone destinate alla balneazione;
- occupare la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata
esclusivamente al libero transito, con ombrelloni, asciugamani,
prendisole o qualunque altro tipo di attrezzatura;
- occupare le zone delimitate da staccionate per motivi di
sicurezza e a tutela ambientale;
- creare buche, avvallamenti o qualunque altro impedimento
sull'arenile;
- depositare pietrame o altro materiale estraneo al tessuto
naturale dell'arenile per la fissazione degli ombrelloni o per
differente scopo;
- praticare qualsiasi gioco o attività sportiva che possa recare
danni o molestie alle persone, turbativa della pubblica quiete;
- lasciare sulla spiaggia libera, oltre il tramonto del sole,
ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature e beni;
- non effettuare sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo
pubblicità fonica e distribuzione di manifestini o lancio degli
stessi;
- tra le ore 8,00 e le ore 20,00 transitare o trattenersi con
qualsiasi tipo di animale, anche ove munito di museruola o
guinzaglio, fatta eccezione per le unità cinofile di
salvataggio, i cani guida per i non vedenti e i cani condotti al
guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli
stabilimenti balneari nelle ore di chiusura, i concessionari
possono, nell'ambito del perimetro della loro concessione,
consentire l'accesso agli animali d'affezione di piccolo taglia,
salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del
pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche
secondo le vigenti normative da certificarsi da parte delle
Autorità Sanitarie;
- occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli,
banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi
genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni,
rilasciate dai competenti Uffici fermo restando la possibilità
ammessa dal titolo di concessione demaniale;
- campeggiare con roulette, camper, tende da campeggio o alter
attrezzature simili;
- utilizzare sapone e shampoo nell'arenile;
- alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori
dei tratti di arenile spiccatamente destinate a tale scopo dai
concessionari o dalle Autorità Amministrative;
- lasciare durante l'orario notturno, sulla spiaggia libera, sedie
a sdraio, tende da mare o alter attrezzature comunque
denominate;
- Sono altresì vietate tutte le attività che possano
arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non
espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente
Regolamento;
- Non è consentito nel compendio, l'uso improprio di
Impianti di diffusione della voce e di segnali
acustici o sonori, se non per fornire
informazioni sulla località e messaggi pubblicitari,
con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli
stessi da parte dei diretti interessati e con il rispetto della
normativa sull'inquinamento acustico vigente.
Art. 6 Prescrizioni per la corretta fruizione del compendio
- L'utilizzo di asciugamani (teli da mare, spugne, ect.) è consentito
solo ove si interpongano tra questi e la superficie sabbiosa
apposite stuoie in legno, materiali plastici o di altro tipo dove
non favoriscano l'asportazione di sabbia. È vietato l'utilizzo degli
stessi ove posti a diretto contatto con essa.
- È consentito fumare se non nelle aree specificatamente autorizzate.
- Gli utenti della spiaggia ovvero delle aree comunali retrostanti,
all'atto di abbandonare la stessa ed al fine di impedire
l'asportazione involontaria di materiale sabbioso, sono tenuti ad
utilizzare le postazioni attrezzate poste all'uscita delle
passerelle, al fine di risciacquare i piedi e gli oggetti personali
entrati a diretto contatto con la sabbia. Nel compimento di tale
operazione è vietato l'utilizzo di saponi o detergenti di qualsiasi
tipo.
- Gli utenti della spiaggia, all'atto di abbandonare la stessa ed al
fine di impedire l'asportazione involontaria di materiale sabbioso,
sono tenuti ad utilizzare le postazioni attrezzate poste all'uscita
delle passerelle, al fine di risciacquare I piedi e gli oggetti
personali entrati a diretto contatto con la sabbia. Nel compimento
di tale operazione è vietato l'utilizzo di saponi o detergenti di
qualsiasi tipo.
- È vietato il commercio non autorizzato di prodotti alimentari e no.
- L'attività di delivery è consentita ai soggetti in possesso dei
requisiti e dei permessi previsti dalla legislazione vigente
(pubblici esercizi, ristorante, laboratori artigianali di generi
alimentari, ecc.) e nel rispetto delle norme igienico sanitarie
consegnare cibo su ordinazione. Per svolgere tale servizio dovranno
utilizzare piatti, bicchieri o altro realizzati esclusivamente con
materiali compostabili.
CAPO IV Modalità di applicazione
Art. 7 Adempimenti
- È attribuita alla Giunta Comunale, ai fini di tutela dell'ambiente
e/o della pubblica sicurezza, la facoltà di limitare con proprio
atto, l'accesso a tutto il compendio o a parte di esso per i periodi
predeterminati. Con il medesimo atto, dovrà altresì essere
individuato il numero massimo degli utenti potenzialmente
compresenti sul compendio nonché le modalità per l'ammissione degli
stessi.
- Nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi e della tutela
ambientale ed al fine di implementare gli interventi di
sostenibilità paesaggistica ed ambientale, di acquistare
attrezzature, di promuovere iniziative di tutela e di salvaguardia
dell'equilibrio geomorfologico ed ambientale, e di realizzare
ulteriori servizi aggiuntivi che meglio rispondano alle richieste
dei visitatori, per preservare l'autenticità e l\'unicità delle
bellezze di La Rena Bianca e delle aree contigue del territorio
comunale, migliorandone nel contempo le condizioni di sicurezza, è
istituito a carico degli utenti che vi accederanno, un "contributo
ambientale", il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale e
che potrà essere versato con le modalità operative stabilite con
determinazione del responsabile del settore Opere Pubbliche. Nel
caso in cui il Comune affidasse a terzi la gestione di servizi di
cui al presente regolamento, il contributo sarà riscosso ed
incamerato dal concessionario a compensazione delle spese sostenute.
- Con le medesime modalità sarà curato l'aspetto informativo,
comunicativo e di sensibilizzazione degli utenti e fruitori anche
attraverso la produzione di brochure, adeguata cartellonistica,
nonché l'utilizzo di moderne apparecchiature e applicazioni
informatiche.
Art. 8 Protocollo di collaborazione con gli operatori
- Il Comune di Santa Teresa Gallura ovvero l'eventuale concessionario,
al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale e
paesaggistica possono stipulare protocolli di collaborazione con gli
operatori economici, concessionari demaniali, affittuari dell'area
di proprietà comunale e i gestori privati dei parcheggi.
- I protocolli di collaborazione possono prevedere specifiche modalità
per:
- facilitare un preciso conteggio dei fruitori/visitatori della
spiaggia sia in ingresso che in uscita;
- incentivare la raccolta differenziata di qualità dei rifiuti,
con particolare riferimento al riuso dei materiali;
- mettere in opera aree attrezzate per la zona fumatori e per
l'accesso e la sosta delle biciclette;
- realizzare aree attrezzate per il lavaggio dei piedi o
scuotimento sabbia;
- compiere azioni comuni per migliorare l'accessibilità ai
disabili;
- promuovere azioni comuni per la promozione di campagne di
sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale;
- predisporre la rilevazione del gradimento / suggerimenti
(feedback) degli utenti del compendio ai fini di un
miglioramento costante;
- distribuire materiale informativo contenente un vademecum di
educazione ambientale e rispetto di comportamenti da seguire dai
fruitori della spiaggia al fine di renderli consapevoli
dell'impatto sull'ambiente circostante degli inquinamenti di
rischio ecologico.
- realizzazione di aree ricreative.
Art. 9 Altre misure di tutela e valorizzazione
L'amministrazione può avvalersi, previa registrazione, di un marchio con
denominazione "Spiaggia Rena Bianca" al fine di rendere la spiaggia
veicolo di promozione turistica di tutto il territorio comunale e
promuovere al contempo i valori di tutela ambientale, paesaggistica e di
sostenibilità ambientale dell'area.
Art. 10 Monitoraggio
L'amministrazione può avvalersi di enti o professionisti della ricerca
ai fini di monitorare il compendio ai fini della tutela ambientale e
dell'erosione.
CAPO V Sanzioni
Art. 11 Soggetti incaricati dei controlli
L'amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto delle
norme contenute nel presente Regolamento si avvarrà principalmente della
Polizia Locale anche con gestione dell'unione, delle guardie ecozoofile
nonché di altri soggetti autorizzati, compresi i fornitori di servizi di
vigilanza privata.
Art. 12 Tipologia ed entità delle sanzioni
- Per la violazione delle norme di cui al Capo II del presente
Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e
fatte salve in tal caso le eventuali maggiori responsabilità
derivanti da tale comportamento, si applicano le sanzioni previste
dalla Legge n. 394 del 06 dicembre 1991.
- Per le violazioni di norme di cui al Capo III del presente
Regolamento, salvo che il comportamento costituisca più grave reato
o integri ipotesi di violazione amministrativa altrimenti
specificatamente sanzionata, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi
dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto
2000.
Art. 13 Procedimento sanzionatorio
- La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al
presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla
legge. 689/1981 e successive modificazioni.
- Nell'ipotesi di violazione alle norme del presente Regolamento,
l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 689/1981 è il Sindaco.
- I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate per le violazioni al presente Regolamento spettano al
Comune di Santa Teresa Gallura.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il
presente Regolamento di prendere atto della Legge 689/1981 e loro
successive modificazioni e integrazioni.
CAPO VI Disposizioni transitorie
Art. 14 Numero Chiuso
Il numero chiuso verrà stabilito a seguito di monitoraggio di cui
all'articolo 10 del presente Regolamento.
CAPO VII Disposizioni finali
Art.15 Entrata in vigore del Regolamento
- Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
di Santa Teresa Gallura.